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1) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2) AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici,
l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a)trasporto; b)alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5) CAMPO DI APPLICAZIONE Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1997 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 11/95.
6) PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7) PAGAMENTI La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
Tutte le prenotazioni effettuate nei 21 giorni che precedono la partenza dovranno essere saldate dietro versamento dell’intero ammontare della quota di partecipazione, unitamente alla quota d’iscrizione,al momento stesso della prenotazione.
8) PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura di seguito indicata:
A) pacchetti turistici con voli di linea regolare (escluse compagnie low cost) e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera – e per vendite di soli servizi a terra:
10% della quota di partecipazione da 59 a 41 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 40 a 21 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
B) Pacchetti turistici con voli low cost e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
100% del costo del volo dal momento della prenotazione a 16 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza
100% dell’intero pacchetto oltre termini sopra indicati
C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali o con IT di gruppo intercontinentali - crociere marittime – e con soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi:
25% della quota di partecipazione dalla momento della prenotazione a 46 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 55 a 31 giorni lavorativi prima della partenza (dal lunedì al venerdì)
75% della quota di partecipazione da 30 a 16 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11) SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
Può verificarsi che un fornitore di servizi non accetti il cambio nominativo anche se richiesto entro i termini di cui sopra (es. compagnie aeree); in tal caso l’organizzatore non sarà responsabile della mancata accettazione del cambio richiesto.
12) MANCATA ESECUZIONE Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art.
6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.
L’Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici indicato dall’Organizzatore. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6 commi 1 e 2, l’Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
13) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15) REGIME DI RESPONSABILITA’ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle identità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ha determinato la responsabilità sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore.
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è
tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16
delle presenti Condizioni Generali), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario non
potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di
decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
L’AGT non riconoscerà alcun rimborso per il
soggiorno a chi rinunciasse per qualsiasi ragione
a meno che la Direzione del Complesso non gli
abbia rilasciato una dichiarazione scritta in cui
si riconosca il diritto di tale rimborso.
AGT non può rispondere di eventuali guasti
improvvisi ed imprevedibili, avvenuti per mutata
gestione o per necessità imprescindibili dei proprietari dei vari Complessi.
19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima
della partenza è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare presso gli uffici
dell’Organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20) FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod.
Cons.) istituito a tutela dei consumatori che
siano in possesso di contratto, provvede alle
seguenti esigenze in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite col decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico non
potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 7; art.
9 1° comma; art. 15; art. 17. L’applicazione di
dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o
pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc) va
pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
ORGANIZZAZIONE TECNICA E PROGRAMMAZIONE
Ricettivo Italia S.r.l Roma - Autorizzazione
Regione Lazio n. 295 del 15/06/98 Pubblicazione
realizzata ai sensi dell’art3 lettera A Legge Regionale n. 63/1984
SCHEDA TECNICA
Garanzia assicurativa. Levante Assicurazioni polizza numero H84504472 04.
Cambio. I prezzi contenuti nell’opuscolo sono
calcolati in base alle tariffe dei vettori, al
costo dei servizi turistici ed ai cambi in vigore a aprile 2008.
Validità: il presente opuscolo è valido dal 01/04/2008.
Materiale fotografico: Archivio AGT di Ricettivo Italia
TURISMO SESSUALE
La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione o
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero
(Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16
della legge 3 agosto 1998 n. 269)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che tutti i dati personali verranno
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni
della legge 675/1996 e che il trattamento dei
dati personali è diretto all'espletamento da
parte della Società delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico. I dati personali
in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e non
potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
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